Su La Repubblica Napoli del 29 gennaio 2016 un intervento di Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale.
Sorprende che una iniziativa come quella della destinazione dell’ex Asilo Filangieri ad un “uso collettivo” gratuito da parte dell’intera cittadinanza napoletana, altrimenti detto “uso civico“, abbia destato, anziché plauso, addirittura disappunto da parte di alcuni giuristi. Probabilmente l’oscuramento delle menti operata dal pensiero unico dominante del neoliberismo economico impedisce di giudicare come positivi i provvedimenti amministrativi che perseguono finalità, non economiche, ma di crescita culturale e personale dei cittadini.
Occorre dunque fare chiarezza in ordine alla vicenda in questione. Innanzitutto, occorre precisare che i beni appartenenti al Comune sono beni in “proprietà collettiva demaniale” del popolo, nella specie, del popolo napoletano, e che l’ente “Comune”, impropriamente considerato proprietario, è solo “gestore” di questi beni. Ne consegue che gruppi di cittadini che operino come “parte” della “Comunità” dei napoletani, una “parte”, non esclusiva, ma inclusiva di chiunque voglia partecipare, possono utilizzare legittimamente tali beni, che loro appartengono, per fini di utilità generale, come prescrive l’articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, secondo il quale “Stato, Regioni , Città metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Ed è proprio in base a ciò che un gruppo di cittadini napoletani, vista l’inattività delle amministrazioni comunali precedenti quella del sindaco De Magistris, ha utilizzato l’ex Asilo Filangieri per lo svolgimento di attività di carattere culturale. Una “parte” del “tutto”, nell’interesse di “tutti”, ha praticamente utilizzato un bene che, benché restaurato, era rimasto sottoutilizzato.
C’è anche da ricordare che il primo alinea dell’art. 42 della Costituzione distingue la “proprietà” in “pubblica” e “privata” e che la “proprietà pubblica”, come ha da tempo precisato Massimo Severo Giannini, è la “proprietà collettiva demaniale” del popolo, una proprietà “fuori commercio”, direttamente diretta a soddisfare i bisogni del popolo stesso, secondo quanto prescrive, per l’appunto, il citato art. 42 della Costituzione.
Dunque, alla luce della Costituzione, non c’è nulla da rimproverare a nessuno e va ri conosciuta la sensibilità democratica e costituzionale dell’attuale sindaco e della sua giunta, se l’ex Asilo Filangieri ha avuto una sua destinazione funzionale, privilegiando tra i vari bisogni della collettività, quello prioritario della “cultura e dello sviluppo della persona umana“, come recitano: il primo comma dell’articolo 9 (che si riferisce alla cultura), il secondo comma dell’ articolo 3 (che si riferisce allo sviluppo della persona umana), nonché il secondo comma dell’articolo 4, secondo il quale ogni cittadino deve “concorrere al progresso materiale e spirituale della società”.
Se ci sono altri cittadini che vogliono seguire questo esempio, proponendo anche altri fini di utilità sociale, che si facciano avanti. L’importanza, infatti, dell’esperienza dell’ex Asilo Filangieri sta proprio nell’aver riscoperto che, come afferma puntualmente l’articolo 43, gli interessi generali possono essere direttamente gestiti anche da “Comunità di lavoratori o di utenti“.
Che a Napoli la Costituzione abbia avuto una sua significativa affermazione è motivo di orgoglio e non di recriminazione.